FAQ

In quanto le applicazioni, sia in via esclusiva che non, e le reggenze non sono utili per la formazione del punteggio. Così come previsto nel bando, concorrono alla formazione del punteggio esclusivamente i periodi di servizio svolti in quanto titolare di incarico presso la Commissione/Corte di organica appartenenza.

In quanto, come specificato nell'art. 4 del bando, per ogni servizio svolto con incarichi diversi il periodo è computato dalla data del DPR/DM di nomina.

I magistrati tributari sono i nuovi magistrati professionali, introdotti dalla Riforma della Giustizia Tributaria (Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.).
Art. 1-bis del D.Lgs. n. 545/1992 e ss.mm.ii
“La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 – quater.”
Sono altresì magistrati tributari, i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria, ai sensi dell’articolo 1, commi da 4 a 9, della Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.

Come indicato nel manuale utente a disposizione sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nelle istruzioni on line, la piattaforma importa le informazioni automaticamente ogni giorno alle 23:59 con i dati indicati nel database a disposizione del Consiglio.
Pertanto, le modifiche effettuate saranno conservate nel profilo personale nella giornata in cui sono state effettuate e saranno visibili nella domanda inviata nella medesima giornata.
Rientrando in piattaforma il giorno successivo si ritroveranno nuovamente le informazioni originarie.